Somalia italiana. Nei contratti di lavoro per indigeni premi di produzione e condoni per i debiti

Ho già avuto modo di chiarire qualunque dubbio sull’utilizzo della manodopera indigena in Somalia durante il fascismo. I lavoratori beneficiavano di contratti e la schiavitù non esisteva da anni, abolita dall’Italia in tutta la colonia sin dal 1893. Vi furono anche dei casi si sciopero da parte dei lavoratori.

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Lavoratori somali con alle spalle i tukul (allineati) realizzati dalle aziende agricole

Nel caso specifico i due grossi comprensori agricoli della Somalia erano quello governativo di Genale e quella della SAIS “Società Agricola Italo Somala” presso il Villaggio Duca degli Abruzzi a Johar.
Qui i somali beneficiavano di due tipologie di contratto: il Contratto di lavoro per mano d’opera indigena fissa e del contratto di colonia per coltivazioni agricole, quest’ultimo sorto al Villaggio Duca degli Abruzzi e poi esteso anche a Genale con Decreto Governatoriale n. 7475 del 10 Maggio 1929, unendo i due tipi di contratto.
Nel “Contratto di colonia per coltivazioni agricole” il terreno dato al compartecipante (lavoratore indigeno) “dovrà essere in precedenza sistemato e in normale condizione di irrigazione” (art.1), inoltre “l’azienda provvederà a sue spese alla costruzione dei tukul necessari alla famiglia del compartecipante” e nel caso, in accordo tra le parti, “il colono rinunciasse ad abitare nel tukul dell’Azienda, dovrà ricevere alla fine di ogni anno agricolo un compenso di L.50” (art. 6).

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Genale. La raccolta del cotone

Al momento della raccolta del cotone e “purché il cotone superi i kg. 300 di bioccoli per ettaro, sarà corrisposto al colono e versatogli settimanalmente un premio di L. 1 per ogni chilogrammo di bioccoli che venisse raccolto in più. Per le altre coltivazioni industriali, sarà corrisposto un premio equivalente al 20 per cento per quella parte di produzione eccedente il valore di L. 1000 per ettaro” (art. 10).
Il contratto di colonia aveva la durata di un anno e poteva essere rinnovato di anno in anno. L’anno terminava il 31 Marzo e si chiudevano i conti. “Se la metà del raccolto spettante al colono, sommata ai premi per le produzioni industriali ed ad altri eventuali suoi crediti, non fosse sufficiente ad estinguere il suo debito, la differenza residua dovrà essergli abbonata (art. 11).
Con il Decreto Governatoriale n. 7486, del 15 Maggio 1929 “Disciplina del riposo settimanale dei lavoratori della Somalia italiana” si stabiliva che “tutti gli imprenditori e direttori di Aziende industriali e commerciali di qualunque genere devono concedere alle persone non appartenenti alla propria famiglia, comunque occupati nelle Aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore ventiquattro consecutive per settimana” (art. 1).

di Alberto Alpozzi

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4 thoughts on “Somalia italiana. Nei contratti di lavoro per indigeni premi di produzione e condoni per i debiti

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