
Nel 1939 i viaggi e gli spostamenti verso le colonie italiane erano regolati dalle norme contenute nel R.D. 17 dicembre 1928, N. 3278. Gli spostamenti erano concessi sia ai cittadini italiani sia ai sudditi per ragioni di affari, di lavoro, di studi o di diporto, purché minuti di apposito lasciapassare rilasciato nel Regno dai Prefetti o dai Questori, nelle Colonie dai Governatori e all’estero dalle Regie Autorità Diplomatiche e Consolari.
Per gli stranieri occorreva il visto dell’Autorità di P.S. sul passaporto per l’Italia (Art. 12 R.D. 17-XII-1928, N. 3278).
Il lasciapassare veniva concesso, per la durata di un anno con possibilità di rinnovo, dietro domanda in carta bollata da L. 2, accompagnata da una marca da bollo di L. 5 e da due fotografie.
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Per turismo invece vi erano delle agevolazioni. Per la Libia, ad esempio, l’Ente Turistico ed Alberghiero aveva istituito la Tessera Turistica della Libia in vendita a L. 25, presso le agenzie di viaggio nonchè presso gli Uffici passeggeri della Società di Navigazione «Tirrenia» e delle Società «Ala Littoria» e «Aviolinee Italiane».
La tessera sostituiva, per i cittadini italiani che volessero recarsi in Libia scopi turistici, il passaporto o lasciapassare.
Aveva validità, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno per le linee dirette tra l’Italia e la Libia (cioè senza scali in porti esteri).
Il rilascio della tessera turistica veniva rifiutato a chi non possedeva documenti personali di identificazione, non poteva dimostrare di avere una occupazione stabile non manuale, non fosse in possesso di biglietti di andata e ritorno per la Libia, ed in genere chi non fosse in grado di dimostrare che si recava in Libia a scopi esclusivamente turistici. La validità della tessera era di mesi due, senza possibilità di proroga.
Era severamente proibito valersi della tessera con l’intenzione di stabilirsi definitivamente in Libia o di esercitarvi, durante la permanenza, un impiego o qualsiasi lavoro retribuito. Chi voleva trasferirsi nelle colonie per lavoro doveva rivolgersi all’Ufficio del Commissariato Migrazioni e Colonizzazione. e seguire le “Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna” contenute nella legge del 9 aprile 1931 n° 358.
di Alberto Alpozzi
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