Da un articolo de “L’Italia Coloniale”, dicembre 1927
Il Ministero delle Colonie d’accordo col Ministero della Guerra ha concretato le nuove uniformi coloniali per gli ufficiali. Riproduciamo dal Giornale Militare le disposizioni e le principali figure che si riferiscono a tale oggetto. Le nuove uniformi risultano assai pratiche per riguardo alle condizioni di ambiente e di clima in cui devono essere indossate; decorose e sufficientemente appariscenti per considerazioni di prestigio. Le innovazioni principali introdotte dalle nuove disposizioni sono:
- adozione di una giubba aperta sul collo;
- adozione di una grande uniforme invernale;
- adozione di una grande uniforme estiva.


La giubba ha mantenuto all’incirca la taglia della giubba grigio-verde, salvo bene inteso l’apertura dianzi detta, e ha conservato altresì la tradizione coloniale della bottoniera esterna di metallo.La grande uniforme invernale consta degli oggetti di grande uniforme in uso in Italia (spalline, cordelline, bandoliera, sciarpa, ecc.) da applicarsi alla giubba di panno castorino cachi. La grande uniforme estiva è costituita dalla tenuta di tela bianca alla quale va applicato uno speciale e ben indovinato tipo di cordelline di seta e di controspalline di argento e oro a seconda dell’arma o corpo. Speciali disposizioni di dettaglio elencano poi gli oggetti che compongono le varie uniformi, le modalità secondo le quali tali oggetti debbono essere indossati i particolari di costruzione, ecc. allo scopo di realmente ottenere la tanto desiderata uniformità nel vestire da parte degli ufficiali. A priori può dirsi che le uniformi siano perfettamente indovinate e che mentre saranno bene accolte da tutti, serviranno anche a togliere lo stato di incertezza finora esistente in fatto di uniformi coloniali. Il Giornale Militare avverte poi che tali prescrizioni, indipendentemente dalla pubblicazione del nuovo regolamento, devono intendersi rigorosamente tassative e la loro precisa osservanza e la conseguente uniformità nel vestire, considerarsi come una delle più importanti manifestazioni esteriori del senso della disciplina e di prestigio verso l’elemento indigeno.Pure per considerazioni di prestigio, che impongono la più assoluta differenziazione fra l’uniforme dei militari nazionali e quella dei militari indigeni, viene assolutamente proibito ai militari nazionali (ufficiali, sottufficiali e truppa) di portare e indossare oggetti o indumenti in uso presso i militari indigeni. Le presenti prescrizioni, allo scopo di evitare spese agli ufficiali, saranno applicate gradatamente e con le seguenti modalità:
a) Gli ufficiali che saranno destinati in Colonia dopo la pubblicazione della presente circolare sono tenuti a munirsi degli oggetti di divisa prescritti dalla circolare stessa;
b) gli ufficiali che già trovansi in Colonia all’atto della pubblicazione della presente circolare, non sono tenuti a munirsi degli oggetti della nuova uniforme. Essi però vi sono tenuti nel caso in cui debbano, per lo speciale stato d’uso, rinnovare taluni degli oggetti del loro corredo, e limitatamente beninteso a tali oggetti; e, completamente nel caso in cui chiedano e ottengano una nuova rafferma coloniale;
c) indipendentemente da quanto è detto alla precedente lettera b) è fatto fin d’ora obbligo agli ufficiali, in tale capoverso considerati, di munirsi e indossare anche con le vecchie uniformi, gli oggetti prescritti per le grandi uniformi. I Comandanti del Regi Corpi stabiliranno, ognuno per la rispettiva Colonia, e sulla base delle varie possibilità d’acquisto, il limite di tempo entro cui gli ufficiali dovranno munirsi degli oggetti di cui sopra.
